Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 1975 al 22 dicembre 2008. 155 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il limite di capitale previsto dalle leggi di bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle societa' cooperative, gia' elevato a L. 300.000 in forza dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' ulteriormente elevato aL. 3.000.000. Per le societa' cooperative edilizie e per i Consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite, gia' elevato a L. 2.000.000, e' ulteriormente elevato a L. 10.000.000. Ogni singola societa' non puo' concorrere, in tali Consorzi, per una somma maggiore di L. 500.000. Il limite massimo di lire 5 milioni e' elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di societa' cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-02-15;33~art3 · fonte del testo