L'art. 81 del Codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente: "Art. 81. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato). Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni. La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione".

Testo vigente dal 7 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-30;655~art2 · fonte del testo