Gli articoli 77, 79 e 81 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti: "Art. 77. Atto tradimento). - Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalita' dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis del Codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, e' punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione. E' punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata". "Art. 79. (Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica). - Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, e' punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni". "Art. 81. (Vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle Forze armate dello Stato). - Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni. La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quella della Liberazione".

Testo vigente dal 3 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;167~art2 · fonte del testo