Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale
Art. 1
Il primo capoverso dell'articolo 22 del Codice penale e' sostituito dal seguente: "Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto". Il secondo e il terzo capoverso dello stesso articolo sono abrogati.
Testo vigente dal 6 dicembre 1962
