Art. 121 — Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo
Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".
Testo vigente dal 30 novembre 1981
