Il terzo comma dell'articolo 176 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena".
Testo vigente dal 16 ottobre 1986
Il terzo comma dell'articolo 176 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena".
Testo vigente dal 16 ottobre 1986
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art28 · fonte su Normattiva