Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale
Art. 3 — Norma transitoria
Il condannato all'ergastolo prima del ripristino delle attenuanti generiche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno venticinque anni di pena.
Testo vigente dal 6 dicembre 1962
