Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' abrogato e sostituito dal seguente: "A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'articolo 13 per essere incorsi in una delle incapacita' previste dal precedente articolo 2 nonche' dalla legge 23 marzo 1956, n. 137, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della Commissione e' notificata anche a coloro per i quali e' stata proposta la cancellazione dalle liste".

Testo vigente dal 25 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art15 · fonte su Normattiva