Il primo comma dell'articolo 15 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale, adottate ai sensi dell'articolo 13, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalita' di cui al successivo articolo 17".

Testo vigente dal 25 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art14 · fonte su Normattiva