L'articolo 28 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il cittadino iscritto e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione. I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoche', per la loro entita' numerica, si renda necessaria l'istituzione di apposite sezioni".

Testo vigente dal 25 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art23 · fonte su Normattiva