La iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno compiuto o compiranno il 21° anno di eta' dal 1 maggio 1965 al 30 giugno 1966 sara' effettuata, con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, a mezzo di una revisione straordinaria, da effettuarsi in conformita' alle norme previste per la revisione semestrale.

Testo vigente dal 25 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art28 · fonte su Normattiva