Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della presente legge restano in funzione, purche' siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finche non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 16.

Testo vigente dal 25 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art29 · fonte su Normattiva