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Il periodo di servizio quale ufficiale assistente tecnico di complemento, richiesto dalle vigenti disposizioni per la partecipazione degli ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo stesso, e' ridotto da venti a dodici mesi. Ai fini della partecipazione dei predetti ufficiali di complemento ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e' richiesto il possesso di uno qualsiasi dei diplomi di scuola media superiore stabiliti dall'art. 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848.

Testo in vigore dal 23 marzo 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-02-23;118~art1 · fonte del testo