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[1]L'art. 1 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, e' abrogato e sostituito dal seguente:

[2]Art. 1. - "Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruoli naviganti, nonche' agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nell'Aeronautica militare in servizio aeronavigante, quando essendone abilitati in dipendenza del conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attivita' di volo, e' dovuta l'indennita' mensile normale di aeronavigazione stabilita dall'annessa tabella A. "Agli ufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocita' e che svolgono normalmente attivita' aerea si velivoli di alta velocita' ed agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attivita' aerea a quote superiori ai metri 10.000 e' dovuta, in aggiunta all'indennita' normale di aeronavigazione, l'indennita' mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello. "Le norme per la corresponsione della predetta indennita' supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro. "Agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attivita' aerea sui velivoli medesimi e' dovuta, in aggiunta alla indennita' normale di aeronavigazione, l'indennita' mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello, non cumulabile con l'indennita' di cui al secondo comma del presente articolo. "Le indennita' mensili supplementari di aeronavigazione cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-17;953~art1 · fonte del testo