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[1]L'art. 2 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, e' abrogato e sostituito dal seguente:

[2]Art. 2. - "Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1, e' dovuta l'indennita' mensile normale di pilotaggio stabilita dall'annessa tabella B. "Ai sottufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocita' e che svolgono normalmente attivita' aerea su apparecchi di alta velocita' ed ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto Ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attivita' aerea a quote superiori ai metri 10.000 e' dovuta, in aggiunta all'indennita' normale di pilotaggio, l'indennita' mensile supplementare di lire 19.100. "Le norme per la corresponsione della predetta indennita' supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro. "Ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attivita' aerea sui velivoli medesimi e' dovuta, in aggiunta alla indennita' normale di pilotaggio, l'indennita' mensile supplementare di lire 19.100, non cumulabile con l'indennita' di cui al secondo comma del presente articolo. "Le indennita' mensili supplementari di pilotaggio I cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate"

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-17;953~art2 · fonte del testo