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Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 11 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 1 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, sono abrogati e sostituiti dal seguente: "Ai sottufficiali e graduati di truppa specializzati dell'Aeronautica indicati nella annessa tabella C e' dovuta l'indennita' mensile di volo stabilita dalla tabella medesima".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010
