Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010. 172 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La tabella di cui al primo comma dell'art. 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta, successivamente modificato, e' abrogata e sostituita dalla seguente:
tolto: Indennita per ogni volo fino grado VI Durata del volo al grado VII e superiori - - - Per voli di durata infe- riore ad 1 ora.......... L. 530 560 Per voli di durata da 1 a 2 ore................. " 1.060 1.120 Per voli di durata da 2 a 3 ore................. " 1.520 1.680 Per voli di durata da 3 a 4 ore................. " 2.120 2.240 Per voli di 4 ore o di durata superiore........ " 3.180 3.360
tolto: Il terzo comma dell'art. 12 suddetto, quale risulta successivamente modificato, e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'importo dell'indennita' in oggetto non puo' essere superiore, in ogni mese, alla somma netta di lire 6000 per gli ufficiali e gli impiegati civili di grado superiore al dodicesimo e di lire 4000 per l'altro personale".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-17;953~art8 · fonte del testo