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[1]La tabella di cui al primo comma dell'art. 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta, successivamente modificato, e' abrogata e sostituita dalla seguente:
[2]Indennita per ogni volo fino grado VI Durata del volo al grado VII e superiori - - - Per voli di durata infe- riore ad 1 ora.......... L. 530 560 Per voli di durata da 1 a 2 ore................. " 1.060 1.120 Per voli di durata da 2 a 3 ore................. " 1.520 1.680 Per voli di durata da 3 a 4 ore................. " 2.120 2.240 Per voli di 4 ore o di durata superiore........ " 3.180 3.360
[3]Il terzo comma dell'art. 12 suddetto, quale risulta successivamente modificato, e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'importo dell'indennita' in oggetto non puo' essere superiore, in ogni mese, alla somma netta di lire 6000 per gli ufficiali e gli impiegati civili di grado superiore al dodicesimo e di lire 4000 per l'altro personale".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010
