Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le indennita' previste dalla presente legge non sono cumulabili con gli assegni di cui al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Qualora, pero', si tratti di personale che svolga attivita' aeronavigante con aerei imbarcati o che presti effettivo servizio presso comandi aerei o navali imbarcati, verranno corrisposti entrambi i suddetti trattamenti dei quali il piu' favorevole in misura intera e l'altro in misura ridotta alla meta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-17;953~art9 · fonte del testo