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Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 e' sostituito dal seguente: "L'importo dei diritti di cui agli articoli 1 e 2 e le percentuali versate alle cancellerie dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori sulle somme devolute alla Cassa stessa e su quelle ricavate dalla vendita delle marche, costituiscono proventi di cancelleria".

Testo in vigore dal 26 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-17;59~art2 · fonte del testo