Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il comma primo dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e' sostituito dal seguente: "I funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie non possono percepire bimestralmente sulla quota dei due terzi dei proventi, di cui all'art. 10 del presente decreto, una somma superiore alle lire 30.000, salvo il disposto di cui al terzo comma dell'art. 13".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-17;59~art3 · fonte del testo