Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010. 314 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, modificato con l'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, e' sostituito dal seguente: "I funzionari di cancelleria e segreteria che nella ripartizione bimestrale dei due terzi dei proventi hanno percepito la somma di lire 30.000, non possono partecipare alla ripartizione del terzo dei proventi. Coloro che hanno percepito una somma inferiore vi partecipano fino alla concorrenza di lire 30.000. La somma non assegnata nella ripartizione del terzo va in aumento di quella da ripartire fra gli altri funzionari del distretto, fino alla concorrenza di lire 30.000 in conformita' alle disposizioni del precedente comma. La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al comma secondo dell'art. 12 sono ripartiti per un terzo in quote uguali fra tutti i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno percepito la quota di lire 30.000; un terzo e' tenuto a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per sopperire ai bisogni straordinari dei tribunali e delle preture e, inoltre, nel caso di capienza, degli altri uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione, anche non facenti parte del distretto giudiziario da cui le somme provengono; e il restante terzo e' versato allo Stato, dedotte le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente. Dopo i prelevamenti di cui all'art. 10 e i versamenti delle ritenute erariali previsti dall'art. 30 della legge 8 aprile 1952, n. 212, dai proventi netti attribuiti a ciascun cancelliere e segretario giudiziario, ciascun ufficio detrae una quota pari al due per cento da versare su apposito conto corrente postale intestato alla Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari. Le somme versate a norma del precedente comma sono erogate insieme con le altre entrate della Cassa mutua, secondo le disposizioni della legge 11 maggio 1951, n. 384, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-17;59~art4 · fonte del testo