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Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e' sostituito dal seguente: "Ai cancellieri capi e segretari capi preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 13 della legge 14 novembre 1926, n. 1935, e' corrisposta, in aggiunta alla quota prevista nell'articolo precedente, l'ulteriore quota di proventi stabilita nell'allegata tabella B. La quota di cui al precedente comma e' dovuta per il periodo di servizio effettivamente prestato ed e' corrisposta in rate semestrali posticipate, a cura del Ministero di grazia e giustizia".

Testo in vigore dal 26 febbraio 1958 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1958-02-17;59~art5 · fonte del testo