Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1953 al 1 luglio 2002. 62 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nessun diritto, previsto dalla tabella allegata alla presente legge, e' dovuto nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in quelle del lavoro e nelle pratiche di pensione di qualsiasi natura, se il valore delle stesse non eccede la somma di lire 100.000. Al disopra di tale limite e fino alle lire 500.000 i diritti sono ridotti a meta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-04-09;226~art2 · fonte del testo