Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1953 al 1 luglio 2002. 102 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Rimangono in vigore, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni del decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059, nonche' quelle del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, richiamato in vigore con la legge 15 marzo 1951, n. 250, prorogato con la legge 31 luglio 1952, n. 1219. Tuttavia, a decorrere dal 1 gennaio 1953 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e la relativa tabella, senza le modificazioni apportatevi dalle precedenti disposizioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-04-09;226~art6 · fonte del testo