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Il fondo per il funzionamento del servizio del Casellario giudiziario costituito con il provento del diritto di urgenza per il rilascio dei certificati penali, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059, non puo' eccedere lire sette milioni.
Testo in vigore dal 16 aprile 1953 al 25 novembre 1973
