Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1973 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n.734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
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Articolo abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n.734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1953 al 25 novembre 1973. 50 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il fondo per il funzionamento del servizio del Casellario giudiziario costituito con il provento del diritto di urgenza per il rilascio dei certificati penali, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059, non puo' eccedere lire sette milioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N.734
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-04-09;226~art4 · fonte del testo