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[1]All'art. 4 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e' aggiunto il seguente comma:

[2]«Salvo quanto dispone il successivo art. 5 per il caso di mobilitazione, il soccorso giornaliero alla moglie, ed ai figli dei militari chiamati alle armi, in tempo di pace, per obblighi di leva, e' stabilito nella misura seguente:

  • a)per la moglie...... L. 4
  • b)per ogni figlio.... » 1,50

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 19 gennaio 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;836~art2 · fonte del testo