Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1958 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 dicembre 1957, n. 1248

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La L. 10 dicembre 1957, n. 1248 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Alla moglie e ai figli dei militari in servizio obbligatorio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corrisposti i soccorsi giornalieri previsti dalle disposizioni vigenti alla predetta data".

Testo in vigore dal 19 gennaio 1958 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 gennaio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 19 gennaio 1958. 65 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: All'art. 4 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e' aggiunto il seguente comma:

tolto: «Salvo quanto dispone il successivo art. 5 per il caso di mobilitazione, il soccorso giornaliero alla moglie, ed ai figli dei militari chiamati alle armi, in tempo di pace, per obblighi di leva, e' stabilito nella misura seguente:

tolto: a) per la moglie...... L. 4

tolto: b) per ogni figlio.... » 1,50

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 dicembre 1957, n. 1248

    La L. 10 dicembre 1957, n. 1248 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Alla moglie e ai figli dei militari in servizio obbligatorio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corrisposti i soccorsi giornalieri previsti dalle disposizioni vigenti alla predetta data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;836~art2 · fonte del testo