L'articolo 84 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituito dal seguente: "Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono al candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo. Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto. L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello".

Testo vigente dal 31 dicembre 1966

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 244/1988

    Parametro
    3 marzo 1988

    Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 15/1985, del 23 novembre 1984. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in canceller…

    Art. 1 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 2 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 4 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 25 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1147~art4 · fonte su Normattiva