Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1941 al 16 dicembre 2009. 90 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il 3° comma dell'art. 96 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu modificato dall'art. 24 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, e' sostituito dal seguente:
tolto: « Tali promozioni, che decorreranno sempre dalla data del decreto, avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado e indipendentemente da ogni altra condizione richiesta, purche' l'ufficiale si trovi compreso nelle aliquote di cui al precedente art. 26, calcolate sulla consistenza effettiva del proprio ruolo e grado ».
tolto: Resta fermo, tuttavia, il disposto dell'art. 93, primo e ultimo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-05-09;451~art4 · fonte del testo