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[1]Il 3° comma dell'art. 96 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu modificato dall'art. 24 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, e' sostituito dal seguente:
[2]« Tali promozioni, che decorreranno sempre dalla data del decreto, avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado e indipendentemente da ogni altra condizione richiesta, purche' l'ufficiale si trovi compreso nelle aliquote di cui al precedente art. 26, calcolate sulla consistenza effettiva del proprio ruolo e grado ».
[3]Resta fermo, tuttavia, il disposto dell'art. 93, primo e ultimo comma.
Testo in vigore dal 7 giugno 1941 al 16 dicembre 2009
