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[1]Il 5° comma dell'art. 97 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu modificato dall'art. 25 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, e' sostituito dal seguente:

[2]« L'avanzamento per merito di guerra e' concesso con spostamento in ruolo per un numero di posti pari a:

  • A)Sottotenenti e tenenti:

[3]- un decimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri e al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;

[4]- un ottavo se appartenenti. al ruolo specialisti dell'Arma aeronautica o al ruolo commissariato e al ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

  • B)Capitani e maggiori:

[5]- un decimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

[6]- un ottavo se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautica o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

  • C)Tenenti colonnelli:

[7]- un decimo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

[8]- un ottavo se appartenenti al ruolo servizi dell'Arma aeronautica e al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

  • D)Colonnelli:

[9]- un ottavo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

[10]- un terzo se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

  • E)Ufficiali generali:

[11]- un ottavo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

[12]- un terzo se appartenenti al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

[13]- del ruolo organico del grado (se trattasi di ufficiali in servizio permanente effettivo) o della consistenza effettiva del ruolo del proprio grado (se delle categorie in congedo) calcolandosi come unita' l'eventuale frazione.

[14]Per i sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo il computo sara' effettuato sull'organico complessivo dei subalterni.

[15]L'ufficiale interessato assumera' a tutti gli effetti l'anzianita' del pari grado che lo verra' a seguire.

[16]Qualora nell'effettuare detto spostamento si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale e' subito promosso ma non fruisce nel grado superiore della differenza residua dei posti che rimarrebbe da concedergli.

[17]Se per effetto dello spostamento di cui sopra l'ufficiale non consegua la promozione ma venga a trovarsi, o si trovi gia', compreso nei limiti per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta, la sua posizione, rispetto all'ordine di promovibilita', di cui al seguente art. 69, dovra' essere determinata o riesaminata dalla Commissione superiore di avanzamento ».

Testo in vigore dal 7 giugno 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-05-09;451~art5 · fonte del testo