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L'art. 5 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «I sottotenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti, dell'Arma aeronautica sono tratti:
- 1)dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante;
- 2)dagli ufficiali subalterni di complemento, mediante concorso per titoli ed esami, con anzianita' di brevetto di pilota militare di almeno venti mesi, che siano muniti di licenza degli istituti medi di secondo grado che saranno di volta in volta indicati nel bando di concorso, e che abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente. Tale reclutamento si effettua soltanto nel caso di particolari necessita' organiche;
- 3)dai sottufficiali piloti in servizio permanente con anzianita' da sottufficiale di almeno tre anni, i quali, previo concorso per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso d'integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente».
Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
