Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 7 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «I sottufficiali piloti sono ammessi al corso d'integrazione col loro grado, ma potranno concorrere all'avanzamento insieme con gli altri sottufficiali dello stesso ruolo indipendentemente dal superamento dei corsi obbligatori all'uopo prescritti. Gli ufficiali subalterni di complemento sono ammessi al corso d'integrazione col grado rivestito all'atto dell'ammissione; i tenenti non potranno conseguire avanzamento al grado superiore se non dopo che - per qualsiasi causa - abbiano cessato di appartenere al corso. I corsi d'integrazione tanto per ufficiali di complemento quanto per i sottufficiali avranno, di massima, durata corrispondente a due anni scolastici».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1185~art3 · fonte del testo