Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. 121 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: All'art. 34 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, sono aggiunti i seguenti commi: «Per l'avanzamento al grado di generale di brigata e' altresi' necessario che l'ufficiale abbia lodevolmente prestato nei gradi di ufficiale superiore un periodo non inferiore a 12 mesi di servizio presso uffici centrali o comandi di Grandi unita'. Quando, per comprovate eccezionali esigenze di servizio, riconosciute con deliberazione del Ministro, l'ufficiale abbia compiuto con ritardo - in relazione al verificarsi dell'effettivo turno di promovibilita' - il periodo minimo di permanenza presso reparti d'impiego, all'atto della promozione riprendera' nel nuovo grado il posto che gli sarebbe spettato se la promozione fosse avvenuta a turno regolare».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1185~art10 · fonte del testo