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All'art. 34 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, sono aggiunti i seguenti commi: «Per l'avanzamento al grado di generale di brigata e' altresi' necessario che l'ufficiale abbia lodevolmente prestato nei gradi di ufficiale superiore un periodo non inferiore a 12 mesi di servizio presso uffici centrali o comandi di Grandi unita'. Quando, per comprovate eccezionali esigenze di servizio, riconosciute con deliberazione del Ministro, l'ufficiale abbia compiuto con ritardo - in relazione al verificarsi dell'effettivo turno di promovibilita' - il periodo minimo di permanenza presso reparti d'impiego, all'atto della promozione riprendera' nel nuovo grado il posto che gli sarebbe spettato se la promozione fosse avvenuta a turno regolare».
Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
