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L'ultimo comma dell'art. 35 bis delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 18 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «In caso di definitivo insuccesso negli esami i sottotenenti saranno dispensati dal servizio permanente ovvero potranno, a loro domanda, e previo giudizio favorevole della commissione superiore di avanzamento essere trasferiti nel ruolo servizi».
Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
