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L'art. 6 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «Gli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, di cui al precedente articolo, per poter prendere parte al concorso per l'ammissione al corso d'integrazione dovranno essere in servizio temporaneo presso la Regia aeronautica o in servizio di volo presso Societa' civili esercenti scuole di pilotaggio o linee di navigazione aerea ovvero, se in congedo da oltre due anni, siano stati dichiarati almeno una volta nel biennio antecedente a quello in cui e' indetto il concorso, allenati o addestrati».
Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
