Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

L'art. 94 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 14 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «Per quanto ha riferimento alle modalita' per la formazione dei giudizi di avanzamento degli ufficiali in congedo, per la loro inscrizione nei quadri, per la cancellazione, per la sospensione del giudizio e della promovibilita' e per le comunicazioni da farsi agli interessati, valgono le norme riguardanti gli ufficiali in servizio permanente. Il Ministro per l'aeronautica determinera' le autorita' che dovranno concorrere alla compilazione della proposta di avanzamento degli ufficiali che non siano ne' in servizio temporaneo ne' alle dipendenze di autorita' aeronautiche. Gli ufficiali che siano incorsi nella esclusione definitiva per aver riportato due giudizi di inidoneita' all'avanzamento, potranno essere ripresi in esame per una sola volta, quando, successivamente alla esclusione, abbiano prestato servizio per un periodo di almeno un mese. Per gli ufficiali subalterni non si fa luogo all'esclusione definitiva; tuttavia, qualora abbiano riportato due giudizi di non idoneita' all'avanzamento, non potranno essere ripresi in esame per l'avanzamento fino a che non siano intervenuti nuovi elementi di giudizio derivanti da successive prestazioni di servizio».

Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1185~art23 · fonte del testo