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L'art. 96 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «L'ufficiale in congedo - ad eccezione di quello in congedo provvisorio - che, oltre a possedere elevate qualita' culturali, militari e professionali, cosi' da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, abbia compiuto imprese di volo di eccezionale importanza che abbiano portato lustro all'Aeronautica ed alla Nazione, puo' essere promosso per merito straordinario, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento. Le proposte per le promozioni per merito straordinario sono fatte a Sua Maesta' il RE IMPERATORE con particolareggiata relazione da parte del Ministro per l'aeronautica. Tali promozioni che decorreranno sempre dalla data del decreto avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altra condizione richiesta, purche' l'ufficiale si trovi compreso nel primo quarto (se ufficiale generale o superiore) o nel primo sesto (se degli altri gradi) della consistenza effettiva del proprio ruolo e grado. Resta fermo tuttavia il disposto dell'art. 93, primo ed ultimo comma. Qualora, l'ufficiale riconosciuto idoneo all'avanzamento per merito straordinario non rientri nella aliquota di cui sopra, verra' spostato nel ruolo di altrettanti posti, assumendo, a tutti gli effetti, la stessa anzianita' di grado dell'ufficiale che verra' a seguirlo immediatamente».

Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1185~art24 · fonte del testo