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L'art. 98 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, R. 1297, e' sostituito dal seguente: «In tempo di guerra qualunque ufficiale subalterno di complemento puo' essere nominato in servizio permanente per merito di guerra nel grado iniziale del ruolo nel quale la nomina viene effettuata. Detta nomina decorre - agli effetti amministrativi - dalla data del decreto, e l'anzianita' nel grado iniziale verra' stabilita conformemente a quanto disposto dal quarto comma del precedente articolo 97 quale e' stato modificato dalla presente legge».

Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1185~art26 · fonte del testo