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L'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dai seguenti: «Art. 101. - Con disposizioni speciali, da emanarsi con decreto Reale, saranno stabilite di concerto col Ministero delle finanze le modalita' da seguire in tempo di guerra per l'accertamento delle idoneita' all'avanzamento a qualsiasi titolo, e della idoneita' alla nomina ad ufficiale (effettivo o di complemento) per merito di guerra». «Art. 101-bis. - Le disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 quali risultano modificati dalla presente legge, si applicano anche nel caso che si tratti di operazioni militari aeronautiche importanti nelle colonie, da determinare con decreto Reale su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. In tal caso, le promozioni e nomine saranno effettuate previo giudizio favorevole della Commissione superiore di avanzamento emesso ad unanimita' di voti. Le proposte dovranno essere inoltrate - sotto pena di decadenza - non oltre quattro mesi dal fatto d'armi o dalla data termine dell'attivita' bellica che ha determinato la proposta; esse verranno sottoposte alla Commissione superiore di avanzamento non appena pubblicato il decreto che determina il ciclo di operazioni».
Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
