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L'art. 7 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «I sottufficiali piloti sono ammessi al corso d'integrazione col loro grado, ma potranno concorrere all'avanzamento insieme con gli altri sottufficiali dello stesso ruolo indipendentemente dal superamento dei corsi obbligatori all'uopo prescritti. Gli ufficiali subalterni di complemento sono ammessi al corso d'integrazione col grado rivestito all'atto dell'ammissione; i tenenti non potranno conseguire avanzamento al grado superiore se non dopo che - per qualsiasi causa - abbiano cessato di appartenere al corso. I corsi d'integrazione tanto per ufficiali di complemento quanto per i sottufficiali avranno, di massima, durata corrispondente a due anni scolastici».

Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1185~art3 · fonte del testo