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Il 2° comma dell'art. 9 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: «Quando con una stessa anzianita' assoluta siano nominati allievi del corso regolare e allievi dei corsi di integrazione gli allievi dei corsi regolari avranno sempre la precedenza, mentre gli allievi dei corsi di integrazione saranno intercalati in ruolo, scendo l'ordine delle rispettive graduatorie, alternando un proveniente dai sottufficiali e due provenienti dagli ufficiali di complemento».
Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
