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L'art. 28 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente: « Gli ufficiali idonei alParanzamento a scelta saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianita', nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta non appena entrino nelle seguenti aliquote del ruolo organico in vigore, calcolandosi come unita' l'eventuale frazione, e non tenendo conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge:
- a)Tenenti: 1/8 se appartenenti al ruolo naviganti o al ruolo servizi dell'Arma aeronautica; 1/7 se appartenenti al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e al Corpo sanitario aeronautico. 1/6 se appartenenti ai ruoli specialisti dell'Arma aeronautica, assistenti tecnici del Corpo del genio aeronantico e amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.
- b)Capitani: 1/8 se appartenenti al ruolo naviganti o al ruolo servizi dell'Arma aeronantica; 1/7 se appartenenti agli altri ruoli e Corpi.
- c)Maggiori: 1/6 se appartenenti al ruolo naviganti o al ruolo servizi dell'Arma aeronautica; 1/5 se appartenenti agli altri ruoli e Corpi ».
Testo in vigore dal 29 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
