Art. 1
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[1]L'art. 80 delle norme approvate col R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente:
[2]«I sottotenenti di complemento sono normalmente tratti, salvo disposizioni speciali:
- a)dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi per allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica previsti dalle vigenti disposizioni;
- b)dagli allievi dei corsi regolari della Regia accademia aeronautica che abbiano superato il 2° anno di corso; detti allievi non potranno pero' essere nominati sottotenenti di complemento che nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;
- c)dai sottufficiali congedati che abbiano prestato almeno otto anni di effettivo servizio militare e possiedano il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi di cui alla lettera a);
- d)dai cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui alla legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, ed esclusivamente per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico».
[3]Per conseguire la nomina di cui sopra, gli aspiranti dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e non aver superato il 40° anno di eta'.
[4]Sono altresi' inscritti di ufficio nei ruoli di complemento col proprio grado ed anzianita' gli ufficiali dispensati dal servizio permanente e che non debbano essere collocati in diversa posizione per effetto delle vigenti disposizioni.
[5]A parita' di grado e di anzianita', gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono inscritti nei ruoli prima di ogni altro.
Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
