Resta ferma l'applicazione delle aliquote stabilite dai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della tariffa allegato A al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, alle azioni ed ai titoli similari costituenti il capitale sociale nei riguardi delle societa' che, secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, abbiano investito, almeno sei mesi prima della data di chiusura dell'esercizio, in conformita dell'oggetto sociale, nei titoli soggetti alla imposta di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della presente legge un importo non inferiore al 65 per cento del capitale imponibile risultante dalla valutazione effettuata ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 27 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-22;1372~art2 · fonte del testo