L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, gia' sospesa fino al 1 gennaio 1953 con l'art. 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1372, e' ulteriormente sospesa fino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1954. Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi dell'imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1953 e seguenti.

Testo vigente dal 16 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;1978~art1 · fonte del testo