E' ulteriormente sospesa fino al 1 gennaio 1953 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso. Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi della imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1952.

Testo vigente dal 27 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-22;1372~art3 · fonte del testo